Con quattro sentenze gemelle dello scorso 28 gennaio, il TAR Campania – Sezione Salerno – è tornato a pronunciarsi in materia di concessioni demaniali marittime, ribadendo l’illegittimità delle proroghe automatiche disposte ai sensi della legge 118/2022 così come modificata dal d.l. n. 131 dello scorso anno.[1]
Le decisioni rivestono particolare interesse per gli operatori del settore marittimo, poiché consolidano un orientamento giurisprudenziale pro-Europa, che resiste a ogni tentativo del legislatore nazionale di prolungare la durata delle concessioni demaniali al dichiarato scopo di un auspicato riordino della materia.
Le concessioni per attività turistico-ricreative sono solo quelle previste dalla legge
In primo luogo, il TAR Campania ha ribadito che le concessioni demaniali rilasciate per l’esercizio di attività di biglietteria non beneficerebbero comunque delle proroghe che spostano il termine di durata oltre il 2023, in quanto dette attività non rientrano nel perimetro delle attività turistico-ricreative.
L’art. 1, comma 1, del d.l. n. 400/1993 – costituendo una clausola chiusa – individua, infatti, in modo tassativo le attività turistico-ricreative[2], che sono: a) la gestione di stabilimenti balneari; b) gli esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio; c) il noleggio di imbarcazioni e natanti in genere; d) la gestione di strutture ricettive ed attività ricreative e sportive; e) gli esercizi commerciali; f) i servizi di altra natura e la conduzione di strutture ad uso abitativo, che siano compatibili con le attività suddette.
Alla luce di tale assetto normativo, le attività di biglietteria connesse al trasporto di persone via mare, non rientrando in tale elenco, non presentano una finalità turistico-ricreativa e sono conseguentemente escluse dal regime delle proroghe legislative previsto per le concessioni balneari.
Tale conclusione conferma, a nostro avviso, che anche le concessioni aventi ad oggetto le strutture dedicate alla nautica da diporto, inclusi i punti d'ormeggio, non debbano ritenersi ricomprese tra quelle con finalità turistica ricreativa. Tali strutture, peraltro, trovano la propria disciplina in una diversa norma (il D.M. n. 509/1997), che descrive procedure di selezione dei concessionari trasparenti ed imparziali, dunque coerenti con il diritto europeo.
Proroghe automatiche: prevale in ogni caso il diritto UE
Il secondo profilo affrontato dal TAR riveste ulteriore e maggiore rilievo, sancendo che anche laddove, per ipotesi, si fosse trattato di concessione per attività turistico-ricreativa, la proroga automatica sarebbe stata in contrasto con il diritto europeo.
In linea con un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato – avviato dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea con la sentenza Promoimpresa (2016) – si ribadisce quindi che:
- anche le proroghe delle concessioni demaniali disposte per via legislativa sono in ogni caso illegittime, in quanto si pongono in insanabile contrasto con il diritto dell’Unione europea, in particolare con gli artt. 12 della direttiva 2006/123/CE e 49 e 56 del TFUE;
- ogniqualvolta un bene demaniale sia qualificabile come “scarso” ai sensi dell’art. 12 della direttiva 2006/123/CE, ovvero presenti un interesse transfrontaliero certo ai sensi degli artt. 49 e 56 del TFUE, sussiste l’obbligo di procedere al suo affidamento mediante procedure selettive, imparziali e trasparenti, a tutela della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi;
- ogni proroga automatica, essendo illegittima va disapplicata non solo dal giudice, ma anche dalle amministrazioni concedenti;
- le uniche proroghe ritenute compatibili con il diritto UE restano quelle previste dalla legge n. 118/2022 nella sua formulazione originaria, ossia:
- fino al 31 dicembre 2023;
- e, limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione di procedure di gara effettivamente avviate, comunque non oltre il 31 dicembre 2024.
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[1] legge 14 novembre 2024, n. 166
[2] Siffatta interpretazione proviene, in particolare, dalla legge n. 172/2003, che ha chiarito espressamente che per “attività turistico-ricreative” devono intendersi solo le attività indicate dal succitato art. 1, comma 1, el d. l. 400/1993, lettere a-f.